Contributi

La rete di imprese. Un contratto flessibile

Nel corso degli ultimi trent’anni il Legislatore ha posto in essere diversi interventi pubblici a sostegno della realtà produttiva italiana delle piccole e micro imprese.
Dapprima con la legge sui distretti industriali (1), poi con la legge sui distretti produttivi (2) è stata messa in campo una legislazione premiale e di incentivi che prendeva in considerazione i “distretti” dal punto di vista amministrativo-pubblicistico e si disinteressava completamente dei rapporti interni tra imprese.
E’ solo con il Disegno di Legge c.d. Bersani del 2008 e mai diventato legge che si parla per la prima volta di “rete di imprese” e viene considerato l’aspetto privatistico delle aggregazioni produttive funzionali.
Il contratto di “rete di imprese” è stato introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ed è definito come “il contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”
Le aggregazioni informali tra imprese, che esistevano già di fatto nella realtà imprenditoriale e che avevano dato prova di essere una modalità utile ed efficiente di collaborazione tra aziende, hanno quindi trovato con questo contratto una collocazione all’interno della cornice normativa italiana. La legge ha previsto per tale contratto una forma che possiamo definire flessibile, fissando un numero limitato di prescrizioni al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali, in modo che le imprese possano collaborare senza perdere la loro autonomia.i
Di recente, la modifica del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ad opera della L. 221/2012 ha introdotto la possibilità per la rete d’impresa di acquistare soggettività giuridica. Quando il contratto di rete prevede un fondo patrimoniale e un organo comune, la rete può acquistare soggettività giuridica tramite l’iscrizione nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e sempre che il contratto sia stato stipulato secondo le forme previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente).
Il Legislatore ha quindi lasciato aperto una sorta di doppio binario per la rete d’impresa: con soggettività giuridica o senza.
La soggettività giuridica semplifica l’interlocuzione della rete con le istituzioni pubbliche o private e ovvia molte delle difficoltà operative che la rete incontra. Al tempo stesso, il passaggio dal piano meramente contrattuale a quello della soggettivizzazione, nonostante le evidenti facilitazioni di carattere logistico, introduce una sorta di rigidità della rete, facendo altresì sorgere molti dubbi sulle implicazioni sia giuridiche in senso stretto, che tributarie della soggettività giuridica della rete. Ad esempio, potrebbero sorgere in sede europea delle obiezioni relative al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato – art. 107, par. 1 TFUE (3), per non parlare delle questioni relative alla soggettività/personalità giuridica della rete sulle quali la Dottrina sta versando fiumi di inchiostro, e così via.
In attesa che vengano dissipate tali perplessità, sembra interessante proporre un paio di osservazioni sulla prospettiva prettamente contrattuale della rete.

Il programma, innanzitutto
Il programma è il cuore del contratto di rete e definisce il “cosa” e il “come” della collaborazione, in senso ampio, tra imprese.
L’Art. 3, comma 4 ter lett. c) del D.L. 5/2009 stabilisce il contenuto necessario ed eventuale del programma di rete. Il programma dovrà contenere: i) l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e ii) le modalità di realizzazione dello scopo comune; potrà inoltre regolare, se sia prevista iii) l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, iv) la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali ed eventualmente dei successivi, nonché v) le regole di gestione del fondo stesso.
Le altre lettere del comma 4ter dell’art. 3, descrivono gli altri contenuti necessari o eventuali del contratto di rete, tutti intrinsecamente legati al programma (4).
Oltre al nome, alla ditta, alla ragione sociale o alla denominazione di ogni partecipante ed eventualmente all’indicazione della sede ove previsto (lett. a), il contratto di rete deve prevedere l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva e le modalità concordate dagli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi (lett. c).
Pertanto, sottoscrivere un contratto di rete implica ben più di un accordo sullo scopo comune e sulle sue modalità di realizzazione, ossia sul “cosa facciamo” e “come lo facciamo”, e coinvolge i singoli partecipanti anche nella valutazione del funzionamento della rete in relazione agli obiettivi concordati. Questo fatto, in sé, è un elemento di grande flessibilità. Infatti la valutazione dell’avanzamento verso gli obiettivi concordati implica un raffronto tra il “contratto” che si è cristallizzato al momento della sottoscrizione e la realtà fattuale e mutevole della rete messa all’opera. E’ possibile pensare ad un contratto che, oltre a stabilire diritti ed obblighi reciproci, preveda una flessibilità tale da garantire l’adattabilità dell’accordo stipulato alla realtà e alle mutate relazioni di fatto tra le parti?

Caratteristiche distintive di un contratto di rete
Normalmente un contratto viene redatto tenendo ben presente l’eventualità di un futuro contenzioso, cercando di prevenire ogni possibile eccezione, ponendo le parti in posizioni contrapposte e vicendevoli, contemperando i reciproci interessi, fino a raggiungere un punto di equilibrio. Il contratto di rete invece deve prevedere non solo le obbligazioni corrispettive proprie di ogni vincolo sinallagmatico, ma anche le condizioni di collaborazione in senso ampio che sarebbero inibite e persino impedite da un approccio conservativo. Occorre un approccio diverso, che consenta una facilitazione continua rispetto agli obiettivi concordati e che permetta di modificare il contratto senza farlo venir meno.
Sinteticamente, per sottoscrivere un contratto di rete le imprese fanno una valutazione ex ante dei vantaggi che intendono ricavare dal contratto e negoziano con le altre imprese aderenti gli obiettivi comuni strategici e i criteri di misura, in generale, dell’andamento della rete.
I termini del progetto condiviso vengono negoziati prima della stipula del contratto (almeno da parte dei primi aderenti) sulla base della valutazione anticipata dei vantaggi che ogni retista intende perseguire. Tuttavia il progetto condiviso è destinato a modificarsi, adeguandosi ai risultati delle verifiche periodiche sull’efficienza della rete, sull’avanzamento rispetto agli obiettivi che ci si era prefissati. Il progetto tende dunque per sua natura ad essere “flessibile” e la previsione della valutazione dell’andamento della rete rispetto agli obiettivi può essere intesa come un primo riconoscimento giuridico di tale flessibilità.
Il Legislatore ha poi previsto un’altra forma di flessibilità intrinseca del contratto di rete. Mi riferisco al disposto dell’art. 3, comma 4 ter lett. f) seconda parte che così recita: “…se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, [deve indicare] le regole relative all’assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.” E’ una previsione di non poco momento se si tiene conto del fatto che, permettendo la modificabilità a maggioranza del contratto, il legislatore ne consente la modificabilità anche relativamente a diritti ed obblighi reciproci, alla modalità di realizzazione dello scopo comune e – se previsto – alla previsioni relative al fondo comune senza, apparentemente, incappare in un’ipotesi di novazione con le conseguenze relative all’estinzione dell’obbligazione originaria.

Duratura collaborazione
Per la buona riuscita della rete è quindi necessario che al momento della stipula del contratto, così come successivamente, si pongano le basi per una duratura collaborazione, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sule previsioni per un eventuale futuro contenzioso. Del resto la causa del contratto di rete, ovvero lo scopo di accrescere – individualmente e collettivamente – la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato è latu sensu facilitativa, ed implica la collaborazione tra le parti. L’unione e la giustapposizione nel testo dei due avverbi (individualmente e collettivamente) fa in modo che la causa del contratto non possa dirsi rispettata se il contratto non preveda vantaggi di innovazione e competitività sia per il singolo aderente sia per la rete nel suo complesso. Questa peculiarità, lungi dall’essere una contraddizione, è il proprium del contratto di rete ed è ciò che lo caratterizza come un contratto a facilitazione o a collaborazione continua. E’ dunque per questo motivo che il contratto di rete non può non prevedere una necessaria flessibilità normativa (un ossimoro, quasi un paradosso) per assicurare la collaborazione attraverso la facilitazione tra le parti, per il perseguimento contestuale degli obiettivi individuali e comuni della rete.

Postilla aggiunta il 16 settembre 2013
A dimostrazione del fatto che il tema delle reti di impresa è caldo, il legislatore continua a metter mano alla regolamentazione della rete. E’ da poco è intervenuto con una precisazione importante sul piano giuslavoristico.

Il Decreto del Lavoro (D.L. 76/2013) convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013, ha reso più semplice il distacco dei lavoratori tra aziende legate da un contratto direte di impresa.

Infatti non sarà più necessario per l’imprenditore dimostrare la sussistenza dell’interesse del distaccante, che rappresenta il principale requisito di legittimità del distacco, ma sarà sufficiente avere un contratto di rete di impresa. Quanto precede risulta confermato dalla circolare 35/13 del Ministero del lavoro in cui viene affermato che ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza de contratto di rete. La circolare afferma inoltre che la norma consente “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Un’ulteriore riprova della centralità della volontà delle parti nel contratto di rete.

Note al testo
(1) Legge 5 ottobre 1991, n. 317
(2) Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Finanziaria 2006
(3) Nel rispondere ad una richiesta di approfondimenti che la Commissione Europea aveva richiesto onde verificare che le misure a sostegno della rete d’impresa non costituissero un aiuto di stato vietato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Governo italiano rispondeva il 26.01.2011 che “Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali. Secondo le autorità italiane, questa misura è stata fortemente voluta dalle imprese e dalle loro associazioni e risponde alla specificità della struttura industriale italiana, caratterizzata da numerose piccole imprese a compagine proprietaria ristretta, che desiderano collaborare senza perdere la propria autonomia.” Aiuto di Stato N 343/2010 – Italia, Bussels, 26 gennaio 2011, doc. C(2010)8939
(4) “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

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mf.francese@milex.pro Studio Legale MiLex M. Francesca Francese, avvocato, è una socia fondatrice dello Studio Legale Milex. Fornisce assistenza a società italiane e straniere nell’ambito del diritto commerciale e societario nonché nel diritto del lavoro e nella gestione del contenzioso. E' Mediatore accreditato in materia civile e commerciale, tra gli altri, presso l’Organismo di Conciliazione Forense di Milano e la Camera di Commercio di Trieste, vanta una specializzazione nella risoluzione delle controversie transfrontaliere. Offre la propria consulenza ad imprese e comunità per interventi di progettazione partecipata e per la costruzione di reti collaborative ed è chiamata come docente in corsi di mediazione e negoziazione. E’ membro del CIArb (Mediation), mediatore accreditato presso la Commission Fédérale de médiation du Belgique e IMI certified mediator.

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