BLOOM! frammenti di organizzazione
Pubblicato in data: 22/08/2005

NUOVA GOVERNANCE E RIDISEGNO DEI RAPPORTI TRA LA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE ED IL COLLEGI SINDACALE

di Luigi Adamuccio 

La scienza non nasce dal pensare,
ma dal pensare intorno a ciò
che accade quando si agisce.

Francis Bacon

 

La riforma del diritto societario di recente introduzione (D. Lgs. n. 6/03 e successive modifiche e integrazioni), tra le tante novità, ha introdotto per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o tenute alla redazione del bilancio consolidato (sostanzialmente società con capitale rappresentato da azioni quotate od aventi le caratteristiche di cui all’art. 2409-bis del cod. civ.), una netta separazione tra controlli contabili (ora affidati, a seconda dei casi, ad un revisore o ad una società di revisione) e controlli amministrativi, meglio definibili come vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare “sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,  amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento” (art. 2403 cod. civ.).

Relativamente agli aspetti di controllo e vigilanza che si collegano più immediatamente con l'adeguatezza della struttura organizzativa, non vanno sottaciuti alcuni punti critici che meritano una approfondita riflessione, anche alla luce del ridisegno, che viene fuori dalla riforma, del ruolo dell’Area funzionale che nelle aziende di una certa dimensione e complessità si occupa, con le più svariate denominazioni (Organizzazione, Organizzazione & Sviluppo Organizzativo, Organizzazione & Personale, Organizzazione Sistemi & Tecnologie, Sistemi & Servizi Organizzativi, Studi & Organizzazione, Risorse, Controllo Organizzativo, ecc.), di organizzazionee dei più stretti e diretti rapporti che dovrebbero nascere tra questa Funzione ed il collegio sindacale; non sottacendo, ovviamente, gli interventi che conseguentemente sarebbe indispensabile apportare al vigente Regolamento Interno.

Ad onor del vero, ancorché in parte, quanto sopra era già più o meno implicitamente previsto nelle responsabilità e nelle aree di intervento del vecchio collegio sindacale (ossia nella sua configurazione ante riforma).

Pur tuttavia, per cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo diritto societario, l'ipotesi di una rimodulazione dei rapporti (più stetti, più frequenti, più o meno mediati) tra la Funzione che si occupa di organizzazione ed il collegio sindacale e tra quest’organo, la Funzione organizzativa e le aree funzionali che si occupano della contabilità aziendale e della redazione del bilancio, nonché dei controlli interni, anche qui con le più svariate denominazioni (Amministrazione, Contabilità generale e Controllo di gestione, Auditing, Ispettorato, Revisione interna, ecc.), non va frettolosamente accantonata.

Ciò anche alla luce dell'evoluzione normativa (v. ad es. il D. Lgs. n. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle figure apicali e dei procuratori sociali) e dell'interesse che il collegio sindacale avrebbe per alcune delle attività delle citate Funzioni, alcune più protese a verificare l'ossequio alle norme interne ed a segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni per l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari, altre, come la Funzione organizzativa, più impegnate ad allineare l'operatività ai processi formalizzati, a prevenire i rischi operativi ed a misurare le performance aziendali ed i loro scostamenti dagli standard fissati dall'Alta Direzione.

La vigilanza del collegio sindacale sulla struttura organizzativa di un’azienda e sulla sua adeguatezza:

passa inevitabilmente da una costante verifica del potere decisionale che, attraverso il complesso delle direttive e delle procedure, deve essere assegnato ed effettivamente esercitato da persone in possesso di appropriati livelli di competenze e responsabilità.

Detta verifica si esercita materialmente grazie ad una serie di azioni che lo stesso organo è tenuto ad intraprendere all’inizio o nel corso del suo mandato;a mero titolo di esempio, può essere citato:

Il tutto, per quanto ovvio, in un ambiente sempre più teso a creare, come si presuppone fosse nelle intenzioni del legislatore del 2003, un clima di contrapposizione di interessida un lato e di aperta collaborazione e condivisione delle informazioni tra le diverse funzioni ed i diversi organi aziendali dall’altro, a beneficio e garanzia in primis degli azionisti e dei creditori.

E’ evidente come un tale approccio, che mira a gestire come asset fondamentale la conoscenza racchiusa nel funzionamento aziendale, richieda necessariamente una nuova impostazione dei rapporti correnti tra il collegio sindacale e la Funzione interna che in azienda si occupa di organizzazione.

Ciò in quanto:

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