Contributi

Chi può dirsi Innovation Manager?

di Francesco Varanini 21 Gennaio 2019

“Le legge di bilancio 2019 nell’articolo 19 comma 21 ha introdotto un voucher a fondo perduto di 40.000 euro per l’inserimento in azienda della figura dell’innovation manager“. Si trova questa notizia su vari organi di stampa e vari siti.
Ci si può chiedere: chi sarà mai questo innovation manager? La denominazione è in sé priva di senso: l’attenzione all’innovazione sta tra i compiti primari di ogni manager. Se il compito di innovare, in una qualsiasi impresa, fosse attribuito ad un singolo manager, gli altri manager vedrebbero il proprio raggio d’azione ingiustamente e pericolosamente ridotto.
Oltretutto, il parlare di manager è in questo caso fuoriviante. Si intende, in realtà, non un manager dell’impresa, ma un consulente.
Chi mette in campo il job title, a onor del vero, non è il legislatore. Che dice: “Il voucher è destinato alle piccole medie imprese per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”.
Coloro a cui piace definire questa figura innovation manager sono piuttosto i soliti operatori di mercato che, invece di offrire in proprio servizi a volere aggiunto, si buttano a pesce in ogni situazione dove si immaginano imprese in difficoltà nell’attingere, a causa delle solite difficoltà generate dalla burocrazia italiana- a finanziamenti pubblici.
Infatti, la norma offre il destro all’emergere di complicazioni lobbistiche e corporative.
Può l’azienda scegliersi liberamente il consulente e il formatore? Purtroppo no. Si legge nella norma: “Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto di cui al comma 4”.
Insomma: i contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un apposito elenco… E così si attende ora, entro 90 giorni dall’1 gennaio 2019, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che espliciterà i requisiti soggettivi, le modalità di erogazione dei contributi, ed i criteri che reggeranno sia l’elenco sia delle società sia dei professionisti da cui le imprese potranno selezionare l’Innovation Manager.
Intanto, vari enti ed esperti vari si candidano per definire i requisiti della nuova figura. E si prepara la corsa a entrare a far parte dell’elenco. C’è il rischio che i primi a iscriversi siano i consulenti che, non godendo di particolare credibilità personale, cercano mercati protetti.
Inutile ricordare che ogni buon consulente è un esperto di innovazione. Inutile anche ricordare che
non aggiungono certo competenza titoli autoattribuiti che sempre più spesso si leggono su Linkedin: innovation manager, appunto, o innovation evangelist.
C’è davvero molto da fare nel sostenere le imprese nello scoprire quali strumenti e servizi possono integrarsi virtuosamente, potenziandole, con le tecnologie e le strategie di mercato adottate. Purtroppo questo problema di sostanza sembra passare in secondo piano di fronte ad un nuovo facile business giocato sulla pura intermediazione e sulla vendita di illusioni.

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