Non c’è una singola regola, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata nell’epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza. Tali violazioni non sono accidentali, non sono il risultato di un sapere insufficiente o di disattenzioni  che avrebbero potuto essere evitate. Al contrario, tali violazioni sono necessarie per il progresso scientifico.

Paul Fereyabend

 

 

Chi può dirsi Innovation Manager?

“Le legge di bilancio 2019 nell’articolo 19 comma 21 ha introdotto un voucher a fondo perduto di 40.000 euro per l’inserimento in azienda della figura dell’innovation manager“. Si trova questa notizia su vari organi di stampa e vari siti.
Ci si può chiedere: chi sarà mai questo innovation manager? La denominazione è in sé priva di senso: l’attenzione all’innovazione sta tra i compiti primari di ogni manager. Se il compito di innovare, in una qualsiasi impresa, fosse attribuito ad un singolo manager, gli altri manager vedrebbero il proprio raggio d’azione ingiustamente e pericolosamente ridotto.
Oltretutto, il parlare di manager è in questo caso fuoriviante. Si intende, in realtà, non un manager dell’impresa, ma un consulente.
Chi mette in campo il job title, a onor del vero, non è il legislatore. Che dice: “Il voucher è destinato alle piccole medie imprese per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”.
Coloro a cui piace definire questa figura innovation manager sono piuttosto i soliti operatori di mercato che, invece di offrire in proprio servizi a volere aggiunto, si buttano a pesce in ogni situazione dove si immaginano imprese in difficoltà nell’attingere, a causa delle solite difficoltà generate dalla burocrazia italiana- a finanziamenti pubblici.
Infatti, la norma offre il destro all’emergere di complicazioni lobbistiche e corporative.
Può l’azienda scegliersi liberamente il consulente e il formatore? Purtroppo no. Si legge nella norma: “Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto di cui al comma 4”.
Insomma: i contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un apposito elenco… E così si attende ora, entro 90 giorni dall’1 gennaio 2019, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che espliciterà i requisiti soggettivi, le modalità di erogazione dei contributi, ed i criteri che reggeranno sia l’elenco sia delle società sia dei professionisti da cui le imprese potranno selezionare l’Innovation Manager.
Intanto, vari enti ed esperti vari si candidano per definire i requisiti della nuova figura. E si prepara la corsa a entrare a far parte dell’elenco. C’è il rischio che i primi a iscriversi siano i consulenti che, non godendo di particolare credibilità personale, cercano mercati protetti.
Inutile ricordare che ogni buon consulente è un esperto di innovazione. Inutile anche ricordare che
non aggiungono certo competenza titoli autoattribuiti che sempre più spesso si leggono su Linkedin: innovation manager, appunto, o innovation evangelist.
C’è davvero molto da fare nel sostenere le imprese nello scoprire quali strumenti e servizi possono integrarsi virtuosamente, potenziandole, con le tecnologie e le strategie di mercato adottate. Purtroppo questo problema di sostanza sembra passare in secondo piano di fronte ad un nuovo facile business giocato sulla pura intermediazione e sulla vendita di illusioni.

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